DPI Dispositivi di Protezione Individuale

D.P.I. è l’acronimo di “Dispositivo di Protezione Individuale“, di seguito DPI. Uno strumento ad uso Individuale che Protegge il Lavoratore da un Rischio Specifico.

Il Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro (D.Lgs. 81/08), al Titolo III Capo II articolo 74, definisce  la natura e l’uso del DPI:

“1. Ai fini del presente decreto si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425.”

Il comma 2, cosa non è un DPI:

2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

DPI Elettricista al lavoro

È fatto Obbligo di Uso per il DPI

Se il DPI è previsto per proteggere il Lavoratore dai Rischi che non possono essere evitati o sufficientemente ridotti, nessun dubbio sul fatto che il suo Uso sia previsto come Obbligo di Legge qundo quelle condizioni si verificano.

L’art. 75 del D.Lgs 81/08 ci ricorda, infatti, che “I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.” 

La mancata osservanza di queste disposizioni prevede gravissime Sanzioni a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente.

Quali sono i Requisiti dei DPI?

Come segnalato nel primo paragrafo, i DPI devono rispondere a precisi Requisiti normati dal Regolamento UE n. 2016/425.

Debbono cioè essere:

  1.  adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se un rischio maggiore;
  2. adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
  3. tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del Lavoratore,
  4. adatti all’utilizzatore secondo le sue necessità.

 In caso poi di Rischi Multipli, quando sono richiesti più DPI simultaneamente, questi debbono essere compatibili tra loro e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia per il rischio e dei rischi corrispondenti. 

Il Datore di Lavoro

È sul Datore di Lavoro che ricadono tutti gli oneri sulla scelta dei DPI più adatti per la propria attività, prima di tutto con (lettera a) l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi.

Così come, sul Datore di Lavoro, ricadono gli obblighi a:

b) individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;

c)valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);

d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Condizioni e Durata del DPI

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di

a) entità del rischio;
b) frequenza dell’esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.

3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all’articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall’articolo 76.

Manutenzione, Riparazione, Sostituzione

4. Il datore di lavoro:

a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.

Addestramento Indispensabile

5. In ogni caso l’addestramento è indispensabile:

a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475(N), appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell’udito.

DPI Dispositivi di Protezione Individuale Lavoratore Edilizia

Gli Obblighi del Lavoratore

Come il Datore di Lavoro, anche il Lavoratore deve sottostare a precisi obblighi per la sua Protezione. Anzitutto sottoponendosi al programma di Formazione ed Addestramento organizzato dal Datore di Lavoro, nei casi ritenuti necessari ai sensi dell’articolo 77 commi 4 lettera h) e 5.

Fatto ciò “In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato ed espletato.

3. I lavoratori:
a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

4. Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

 

Ogni Rischio ha la sua Categoria

Per riconoscere con certezza quale sia il DPI necessario alla Protezione del Lavoratore, si può fare ricorso anche alla Categoria di appartenenza del Dispositivo. Tenendo sempre ben presente quando detto fino ad ora.

Le Categorie di Rischio sono 3 e sono descritte nel REGOLAMENTO (UE) 2016/ 425 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO – del 9 marzo 2016 :

Categoria 1

 I DPI di Categoria 1 sono così classificati per Rischi Minimi

  • Lesione Meccaniche Superficiali;
  • Contatto con Prodotti Chimici poco aggressivi (Prodotti per la Pulizia)
  • Contatto al calore non oltre i 50°
  • Lesioni Oculari dovute all’Esposizione alla Luce del Sole (non dall’osservazione diretta del Sole)
  • Protezione da condizioni atmosferiche non estreme

I DPI di Categoria 1 sono certificati dallo stesso Produttore che appone anche la Marcature CE.

Categoria 2

DPI Categoria 2 

  • Qui sono compresi tutti i DPI che non appartengono alla Categoria 1 e 3. Possono difendere il Lavoratore dai Rischi di “gravità media”.

Per i DPI di Categoria 2  è necessaria la Certificazione di un Ente Notificato, col compito di approvare le Caratteristiche e la Nota Informativa. All’esito positivo, lo stesso Ente rilascia il Certificato di Conformità CE.

Categoria 3

DPI Categoria 3

  • Il più alto grado di Rischio è quello individuato per i DPI di Categoria 3.
    I Rischi che potrebbero causare lesioni irreversibili o morte.
    Una lista definitiva non c’è ma tra i tanti Rischi si possono elencare

Sostanze e miscele pericolose per la salute;
Atmosfere con carenza di ossigeno;
Agenti biologici nocivi;
Radiazioni ionizzanti;
Ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
Ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
Cadute dall’alto;
Scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
Annegamento;
Tagli da seghe a catena portatili;
Getti ad alta pressione;
Ferite da proiettile o da coltello;
Rumore nocivo.

Naturalmente anche il DPI di Categoria 3 deve essere Certificato da un Ente Notificato con l’obbligo per il Produttore di operare nel rispetto di un “Sistema di Qualità Certificato CE”. In assenza di questa condizione, il Produttore dovrà certificare il DPI ogni anno.